Decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2006.  
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica.
Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di superare, nel termine fissato di due mesi, le procedure di infrazione n. 2006/2131 e 2006/4043 promosse dalla Commissione europea, con pareri motivati del 28 giugno 2006, per incompleto e insufficiente recepimento ed errata attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, da parte della normativa statale e regionale, nonché le procedure di infrazione 2004/4926 e 2004/4242, che alla stessa data del 28 giugno 2006 hanno dato origine a ricorsi alla Corte di giustizia da parte della Commissione europea per contrasto della normativa delle regioni Veneto e Sardegna con le disposizioni della citata direttiva 79/409/CEE;

        Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire prima dell'imminente apertura della stagione venatoria 2006/2007 per evitare la non approvazione da parte della Commissione europea dei Programmi di sviluppo rurale, che comporterebbe gravissimi danni per l'intero comparto agricolo nazionale;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per le politiche europee, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali e dei trasporti;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 3.
(Misure di conservazione inderogabili).

Articolo 3.
(Misure di protezione per le Zone di protezione speciale).

        1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto divieto di:

        1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto divieto, fino all'adozione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 5, comma 2, o all'adeguamento di quelli già adottati, di:

            a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale;


            b) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale e di quella da appostamento per due giornate prefissate alla settimana;

            a) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale e di quella da appostamento per due giornate prefissate alla settimana;

            c) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;

            b) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;

            d) effettuare la preapertura dell'attività venatoria;

            c) effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

            e) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;

            d) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;


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            f) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;             e) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;

            g) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati nelle aziende faunistico venatorie e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio;

            f) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati negli istituti faunistici privati e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio, ove è presente la stessa popolazione;

            h) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti;

            g) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti ovvero ampliare quelli esistenti;

            i) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Ayhytia fuligula), secondo le previsioni contenute nelle singole tipologie ambientali di cui all'articolo 5, comma 1.

            h) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Ayhytia fuligula);

 

            i) realizzare nuovi impianti di risalita, nuovi impianti a fune permanenti e nuove piste da sci, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato ultimato il procedimento di autorizzazione, nonché fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico;

 

            l) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione per i mezzi agricoli e per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e utilizzatori.

        2. In via transitoria, per la stagione venatoria 2006/2007, è fatto divieto di esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati e al cinghiale.

        2. Le regioni definiscono le norme di conservazione applicabili alle Zone di protezione speciale (ZPS) in conformità alla normativa comunitaria, tenendo conto della Guida interpretativa alla direttiva 79/409/CEE adottata dalla Commissione europea.
        3. Per la realizzazione delle centrali eoliche nelle Zone di protezione speciale (ZPS) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nonché le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. La valutazione di incidenza relativa alla realizzazione di centrali eoliche deve essere basata anche su un monitoraggio dell'avifauna presente nel sito interessato di durata compatibile con il ciclo biologico della stessa e deve essere rilasciata previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS). Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle centrali eoliche che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni.

        3. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto obbligo di mettere in sicurezza elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto.         4. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione.

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